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Correttivo Codice Appalti e compenso delle commissioni di collaudo


In questo approfondimento il Dottor Luca Leccisotti fornisce un’analisi giuridica sulle implicazioni pratiche del correttivo al Codice Appalti sul compenso delle commissioni di collaudo.

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Introduzione: il contesto normativo del collaudo nei contratti pubblici

L’attività di collaudo rappresenta una fase essenziale nei contratti pubblici di lavori, in quanto finalizzata ad accertare la conformità dell’opera rispetto alle previsioni contrattuali. Con l’adozione del D.Lgs. n. 36/2023, il legislatore ha consolidato il ruolo del collaudatore, ma ha anche lasciato aperte alcune problematiche interpretative relative alla determinazione del compenso per i membri della commissione di collaudo. L’intervento del Decreto Legislativo n. 209/2024 (cd. “correttivo”) ha introdotto una revisione della disciplina del compenso spettante ai collaudatori, mirando a eliminare le incertezze interpretative e a uniformare le modalità di calcolo della remunerazione per le commissioni di collaudo.

La recente delibera ANAC n. 15/2025 ha ribadito i principi stabiliti dal correttivo, chiarendo che il compenso deve essere determinato secondo criteri trasparenti e prevedibili, evitando disparità di trattamento tra i diversi membri della commissione e garantendo un’adeguata remunerazione del ruolo di presidente.

La disciplina del collaudo tra D.Lgs. 36/2023 e correttivo 2024

L’art. 29 dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal correttivo, stabilisce i criteri per la determinazione del compenso dei collaudatori. In particolare:

  • Per i dipendenti della pubblica amministrazione, il compenso è determinato secondo le regole previste per l’incentivo alle funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023.
  • Per il personale esterno, il compenso viene calcolato facendo riferimento alle tariffe professionali degli ingegneri e architetti, in conformità al D.M. 17 giugno 2016.
  • Per le commissioni di collaudo, il compenso è determinato una sola volta, con una maggiorazione del 50% per ogni componente aggiuntivo oltre il primo.
  • Al presidente della commissione è riconosciuta una maggiorazione del 30% rispetto agli altri componenti, in ragione delle funzioni di coordinamento e responsabilità attribuite al suo ruolo.
  • Il rimborso delle spese accessorie è fissato forfettariamente al 30% del compenso di ciascun componente, con possibilità di incremento fino al 60% per i collaudi in corso d’opera.

Il superamento delle incertezze interpretative sulla ripartizione del compenso

Prima dell’adozione del correttivo, si registravano orientamenti difformi nella determinazione del compenso per le commissioni di collaudo. Alcune stazioni appaltanti applicavano le tariffe professionali previste per i progettisti, suddividendole tra i membri della commissione, mentre altre moltiplicavano il compenso per il numero di componenti, con un effetto distorsivo sui costi della procedura.

L’intervento normativo ha introdotto un criterio uniforme, basato sul riconoscimento di un compenso unitario con maggiorazioni progressive in funzione del numero di componenti della commissione. Tale impostazione si ispira al modello previsto dall’art. 210, comma 4, del D.P.R. 554/1999, abrogato dal D.P.R. 207/2010, ma mai sostituito da una regolamentazione chiara in materia.

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Questa modifica rappresenta un riequilibrio tra l’esigenza di garantire compensi adeguati e la necessità di evitare oneri eccessivi a carico delle stazioni appaltanti, mantenendo un’adeguata remunerazione per i membri della commissione senza generare costi sproporzionati rispetto alla complessità dell’incarico.

La funzione della segreteria tecnico-amministrativa nelle commissioni di collaudo

Un’ulteriore novità introdotta dal correttivo riguarda la possibilità di costituire una segreteria tecnico-amministrativa per le commissioni di collaudo nei lavori di particolare complessità (art. 29-bis Allegato II.14). Tale segreteria ha il compito di supportare l’attività del collaudatore o della commissione, con funzioni di:

  • Istruttoria documentale;
  • Gestione degli atti amministrativi;
  • Supporto nella redazione delle relazioni di collaudo.

Il compenso per la segreteria è fissato entro un massimo del 5% del compenso spettante al collaudatore o alla commissione, a valere sugli stanziamenti previsti per la copertura dei costi della procedura di collaudo.

Questa previsione mira a garantire maggiore efficienza nello svolgimento delle attività di collaudo, riducendo il carico amministrativo sui membri della commissione e consentendo un migliore coordinamento delle operazioni.

Le criticità ancora aperte e le prospettive applicative

Nonostante l’intervento del correttivo, permangono alcune questioni interpretative che potrebbero generare contenziosi:

  1. Determinazione del compenso per i collaudatori esterni: il rinvio alle tariffe professionali degli ingegneri e architetti lascia margini di discrezionalità nella definizione dei corrispettivi, con il rischio di applicazioni difformi da parte delle diverse stazioni appaltanti.
  2. Ruolo della segreteria tecnico-amministrativa: non è stato chiarito se la costituzione della segreteria sia obbligatoria o discrezionale, né sono stati definiti con precisione i criteri di selezione dei suoi componenti.
  3. Modalità di liquidazione dei compensi: il riferimento alle disposizioni dell’art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008 introduce un ulteriore vincolo per il personale pubblico, che potrebbe rendere meno appetibili gli incarichi di collaudo rispetto al settore privato.

Conclusioni: un passo avanti nella regolamentazione del compenso delle commissioni di collaudo

Il D.Lgs. 209/2024 ha rappresentato un’importante evoluzione nella regolamentazione del compenso per le commissioni di collaudo, introducendo criteri chiari e uniformi per la determinazione della remunerazione dei collaudatori. L’intervento normativo ha eliminato le principali incertezze interpretative, garantendo una maggiore equità nella distribuzione dei compensi e prevenendo distorsioni nella gestione delle gare d’appalto.

Resta tuttavia necessario un ulteriore monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni, per verificare l’effettiva coerenza delle scelte delle stazioni appaltanti con i principi di trasparenza, efficienza e contenimento della spesa pubblica.

In prospettiva, un’eventuale ulteriore regolamentazione potrebbe essere utile per chiarire:

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  • I criteri di selezione dei membri della segreteria tecnico-amministrativa;
  • Le modalità di calcolo dei compensi per i collaudatori esterni;
  • Le regole per la liquidazione dei compensi in relazione agli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere pubbliche.

Il nuovo assetto normativo offre maggiori certezze giuridiche, ma sarà fondamentale una sua corretta applicazione per evitare il proliferare di nuovi contenziosi e garantire l’effettiva funzionalità del sistema di collaudo nei contratti pubblici.



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