Fonti rinnovabili, comunità energetiche, contribuiti straordinari per la fornitura di energia, bonus elettrodomestici… Rapida sintesi del provvedimento definitivo
Dopo l’approvazione definitiva da parte del Senato è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale la Legge 60/2025 di conversione del D.L. 19/2025, ormai noto come Decreto Bollette.
La Legge introduce un ampio pacchetto di misure urgenti finalizzate ad agevolare famiglie e imprese nella fornitura di energia elettrica e gas naturale. la normativa interviene anche sul fronte della trasparenza delle offerte energetiche e del rafforzamento dei poteri sanzionatori delle Autorità competenti.
Scopriamo insieme tutti i dettagli del decreto
Decreto Bollette: tutte le misure previste
Scopriamo nel dettaglio il contenuto del decreto e le principali misure previste:
- articolo 1 – contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- articolo 1-bis – disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili;
- articolo 1-ter – entrata in esercizio di impianti asseverati a comunità energetiche;
- articolo 1- quater – misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della cassa per i servizi energetici e ambientali;
- articolo 2 – disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
- articolo 3 – misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese
- articolo 3- bis – misure per la promozione dell’autoapprovvigionamento di energia elettrica
- articolo 3-ter – contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo
- articolo 3-quater – disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie
- articolo 3-quinquies – disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo
- articolo 3-sexies – disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo
- articolo 4. – disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili
- articolo 4-bis. – misure per favorire l’installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici
- articolo 4-ter – misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici
- articolo 4-quater – ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell’energia
- articolo 4-quinquies – disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo
- articolo 5 – misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas
- articolo 5-bis – riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni
- articolo 6 – disposizioni per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore
- articolo 7 – entrata in vigore
Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
Per l’anno 2025 è previsto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica rivolto alle famiglie che presentano un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’erogazione di tale misura avverrà su delibera dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nei limiti delle risorse disponibili e a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, escludendo però i fondi già vincolati per altre finalità specifiche.
Bonus elettrodomestici
Il Bonus Elettrodomestici, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 e modificato in fase di conversione in Legge del D.L. 19/2025, ha l’obiettivo di incentivare la sostituzione di vecchi elettrodomestici con nuovi più performanti dal punto di vista energetico.
Il nuovo incentivo è valido solo per il 2025 ed è riconosciuto al momento dell’acquisto, a condizione che venga rottamato un elettrodomestico esistente. Ogni famiglia potrà usufruire di questa agevolazione una sola volta nell’arco dell’anno sotto forma di contributo ed è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Può arrivare a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un Isee inferiore a 25mila euro annui. Inoltre, con un decreto del ministero del Made in Italy, da emanare di concerto con il ministero dell’Economia, saranno precisati i requisiti che gli elettrodomestici devono rispettare per accedere al Bonus.
Per ulteriori approfondimenti ti consiglio “Bonus Elettrodomestici: cosa devono sapere i tecnici“
Comunità energetiche:
Con l’emendamento approvato in fase di conversione in Legge il Palamento ha posto ha ulteriormente promosso la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Le novità rafforzano l’inclusività e la struttura giuridica delle CER, oltre a precisare le modalità di partecipazione e controllo all’interno di queste realtà. La nuova formulazione della lettera b) dell’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 199/2021 definisce la comunità energetica come un soggetto di diritto autonomo, la cui composizione può includere una vasta gamma di attori. Tra questi:
- persone fisiche,
- piccole e medie imprese (PMI), anche se partecipate da enti territoriali,
- associazioni,
- aziende territoriali per l’edilizia residenziale,
- istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
- aziende pubbliche di servizi alla persona,
- consorzi di bonifica,
- enti e organismi di ricerca e formazione,
- enti religiosi,
- enti del Terzo settore,
- associazioni di protezione ambientale,
- amministrazioni locali iscritte nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
Questo ampio ventaglio di soggetti mira a favorire l’inclusione e il coinvolgimento diretto di realtà pubbliche e private, rendendo le CER un modello virtuoso di partecipazione energetica condivisa.
Mentre, la lettera d), anch’essa riformulata, chiarisce che la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili deve essere aperta e volontaria.
La governance e l’esercizio dei poteri di controllo restano in capo ai soggetti – tra quelli elencati nella lettera b) – che operano nel territorio in cui sono situati gli impianti per la produzione e condivisione dell’energia rinnovabile.
Inoltre, un’importante disposizione riguarda gli impianti destinati a essere inseriti in configurazioni di comunità energetiche rinnovabili e la loro entrata in esercizio prima della costituzione formale della comunità. In particolare, nel caso di impianti entrati in funzione entro 150 giorni dalla data di efficacia del D.M. 414/2023 è prevista la possibilità di beneficiare degli incentivi previsti per le Comunità energetiche rinnovabili che risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI così come definito dall’articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto in esame, anche se la comunità non era ancora formalmente costituita al momento dell’avvio dell’impianto.
Condizione necessaria: deve essere prodotta una documentazione tecnica che dimostri in modo inequivocabile che l’impianto è stato realizzato con l’intento di essere integrato all’interno di una comunità energetica.
Per rendere operativa questa disposizione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), provvederà ad aggiornare le regole operative già approvate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto n. 414/2023.
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Autorizzazioni per i sistemi di accumulo
Nell’ambito della transizione energetica e in linea con gli obiettivi fissati dal PNIEC, il Governo introduce una misura per accelerare i procedimenti autorizzativi relativi ai sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili.
Per l’anno 2025, il MASE potrà avvalersi del supporto operativo del GSE per gestire tali procedimenti autorizzativi. Tale collaborazione avverrà mediante la stipula di una specifica convenzione, mirata a rendere più efficiente e tempestiva la valutazione e l’approvazione dei progetti di sistemi di accumulo.
Per rendere possibile questa attività, è stata autorizzata una spesa pari a 750.000 euro per il 2025 e le risorse necessarie saranno reperite attraverso una rimodulazione del fondo speciale di parte corrente previsto nel bilancio triennale 2025-2027. In particolare, l’importo sarà coperto mediante una riduzione dello stanziamento nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando in parte l’accantonamento destinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Installazioni da fonti rinnovabili
Con l’introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter all’interno della Legge di conversione del decreto bollette, il legislatore interviene su più fronti per semplificare l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, incentivare il rinnovamento degli impianti esistenti e rafforzare la stabilità del sistema energetico nazionale.
In particolare viene modificato il D.Lgs. 190/2024 meglio conosciuto come testo unico delle rinnovabili con lo scopo di favorire la semplificazione amministrativa. Le modifiche introdotte al decreto legislativo puntano a rendere più rapido e coordinato il processo autorizzativo per gli impianti rinnovabili, come :
- coinvolgimento delle Regioni costiere: all’articolo 9, comma 13, viene stabilito che il provvedimento autorizzatorio unico per impianti offshore o di modifiche che comportino un incremento di potenza superiore a 300 megawatt debba essere rilasciato previo parere della regione costiera interessata, rafforzando il coordinamento territoriale;
- è stato ampliato il coinvolgimento da parte delle regioni nel caso di interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell’allegato C su impianti a pompaggio puro,
- nuova categoria di impianti idroelettrici esenti da verifica urbanistica: all’Allegato A, sezione I, si aggiunge la voce “i-bis”, che esclude da autorizzazioni urbanistiche specifiche gli impianti idroelettrici di piccola taglia (fino a 500 kW) realizzati su infrastrutture idrauliche ed edifici esistenti, a condizione che:
- non vi sia incremento di portata o modifica del periodo di prelievo,
- non si alterino volumi, superfici, destinazioni d’uso o parti strutturali degli edifici,
- non si aumentino le unità immobiliari né i parametri urbanistici.
- Correzioni all’Allegato B: sono rimosse le parole “o agrivoltaici” dal punto 1, lettera f);
- aggiornamento al codice dell’ambiente: al punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, dopo la lettera d) è inserita la seguente d.1. “progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW”.
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Incentivi per impianti rinnovati con incremento di potenza
L’articolo 4-ter modifica l’art. 56 del D.L. 76/2020 e dopo il comma 4 viene inserito il comma 4-bis: “Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell’impianto preesistente. In tal caso, l’incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo”
In parole povere, se un progetto di intervento comporta un incremento di potenza di almeno il 20% rispetto all’impianto originario, le decurtazioni percentuali degli incentivi (previste dal comma 4) non si applicano. In questi casi, l’incentivo viene calcolato sul 95% della produzione dell’impianto rinnovato, rendendo economicamente più vantaggioso procedere al repowering.
Consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazioni
Con l’obiettivo di rafforzare il supporto agli utenti nella gestione efficiente dei servizi energetici e di telecomunicazioni, è stata formalmente riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze. Si tratta di un esperto che opera nell’ambito dell’efficientamento gestionale e contrattuale, fornendo assistenza continuativa in un contesto sempre più complesso e regolamentato.
Il consulente è un professionista autonomo, la cui attività è regolata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, relativa alle professioni non organizzate in ordini o collegi. Il suo ruolo è quello di affiancare cittadini e imprese nella gestione e ottimizzazione delle utenze, attraverso:
- monitoraggio dei consumi;
- analisi delle tariffe e dei contratti;
- supporto nella scelta dei fornitori;
- verifica della conformità ai diritti dei consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
A ciò si aggiunge la necessità di una preparazione specifica nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni, una conoscenza aggiornata del mercato, nonché una formazione continua per garantire un servizio sempre allineato alle normative vigenti, inclusi gli aspetti relativi alla privacy e alla trasparenza.
Attestazioni e certificazioni
La qualificazione del consulente può essere attestata da:
- associazioni professionali riconosciute ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 4/2013, che, previa verifica dei requisiti, rilasciano un’attestazione ufficiale dell’attività svolta dal professionista.
- enti di certificazione accreditati da Accredia, che possono rilasciare una certificazione delle competenze in conformità alla norma UNI 11782:2020, la quale definisce conoscenze, abilità e responsabilità richieste per questa figura professionale.
Inoltre, viene inoltre riconosciuta l’equivalenza delle certificazioni rilasciate da altri Paesi dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, favorendo così la mobilità e il riconoscimento internazionale delle competenze.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/tutte-le-novita-del-decreto-bollette/
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